Decreto legge 11-07-1992, n. 333 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (convertito, con modificazioni,
in legge 8 agosto 1992, n. 359) (stralcio) (G.U. n. 162 dell'11-07-1992 ) Art. 11 1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani,
le disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392,
concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano
ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia
stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del
contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata
domanda per l'accatastamento. 2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al
comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in
deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica per i
contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà
di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59
della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati
nel presente comma, degli artt. 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978 [1].
2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla
determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.


